lunedì 24 giugno 2013

L'USI e l'USICONS richiedono intervento per sospensione DGC 355/2012 e finanziamento servizi sociali e progetti


UNIONE SINDACALE ITALIANA – fondata nel 1912  fedele ai principi dell’A.I.T.

Confederazione sindacale nazionale e di federazioni territoriali intercategoriali Segreteria generale

LARGO VERATTI 25 00146 Roma   Tel. 06/70451981 - Fax 06/77201444


sito ufficiale www.usiait.it, archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com,

Associazione tutela Utenti e Consumatori servizi pubblici USICONS  usicons.roma@gmail.com

Roma, 24 Giugno 2013

 

Al Sindaco del Comune di Roma Capitale On. Ignazio Marino

Ai componenti designati della G.C. Loro sedi via fax

Ai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale da I a XV (ex XX Municipio) Loro sedi via fax

Ai Direttori e ai dirigenti UOSECS – Municipi Comune di Roma Capitale – via fax

 

OGGETTO: INTERVENTO DA UNIONE SINDACALE ITALIANA USI e da ASSOCIAZIONE TUTELA UTENTI E CONSUMATORI SERVIZI PUBBLICI USICONS, SU EFFETTI NEGATIVI E PENALIZZANTI ATTUAZIONE D.G.C. 355/2012, A UTENZA SERVIZI AREA DISABILITA’ (SAISH), ANZIANI (SAISA), MINORI (SISMIF) NEI MUNICIPI - ASSISTENZA DOMICILIARE E  SU SERVIZI E PROGETTI IMPORTANTI PER LA CITTADINANZA, erogati da Cooperative Sociali, Associazioni Onlus, Aziende e Consorzi.

RICHIESTA SOSPENSIONE APPLICAZIONE D.G.C. CITATA E SOSTITUZIONE CON ALTRO PROVVEDIMENTO CHE GARANTISCA QUALITA’ ED EFFETTIVITA’ SERVIZI AL PUBBLICO, CONTINUITA’ LAVORATIVA E OCCUPAZIONALE, GARANZIA CORRETTA APPLICAZIONE TABELLE SALARI MINIMI E COSTO DEL LAVORO REALE.

 

L’Unione Sindacale Italiana USI e l’Associazione di tutela e difesa diritti di utenti e consumatori USICONS, con il presente atto, intervengono sulla vicenda relativa all’applicazione della D. G.C. 355/2012, la cui prima applicazione e attuazione al Comune di Roma Capitale, sta producendo effetti negativi per la cittadinanza e per i servizi di assistenza domiciliare ed effetti penalizzanti per coloro che erogano tali servizi, con gestione esterna affidata a Cooperative Sociali, loro consorzi, associazioni Onlus. Da dati empirici e nostre stime, ci si attesterebbe su un “taglio” occupazionale che sfiora il 30% della forza lavoro occupata (circa 3000 persone, in maggioranza con rapporti di lavoro di natura precaria, che non vedrebbero confermati i contratti di lavoro), riduzione di ore per i dipendenti, utilizzo costante di forme di “ammortizzatori sociali” come la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CGID), procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, un taglio di molte decine di migliaia di ore di assistenza domiciliare, un peggioramento della qualità e quantità dei servizi comunali, il mancato rispetto dei CCNL come quello delle Cooperative Sociali, poiché la D.G.C. 355/2012 non prevede l’applicazione e la copertura economica minima, prevista dalle tabelle ministeriali (pubblicate il 10 aprile 2013) delle retribuzioni e del costo complessivo del lavoro, ma un meccanismo di “copertura” economica e una base di calcolo del costo del lavoro, pur se in parte calmierato da adeguamenti percentuali, che è inferiore al costo del lavoro dei CCNL in uso principalmente nel “terzo settore”.    

Le preventivate riduzioni nei Municipi del monte ore complessivo delle ore di assistenza alla cittadinanza, se si applicasse il regime e il modello della D.G.C. citata, ha un ulteriore effetto “domino” anche per le altre prestazioni di servizi socio assistenziali educativi e di inserimento, erogati da cooperative sociali, associazioni onlus accreditate, su servizi (es case di riposo), su progetti e attività non più da considerarsi “sperimentali” da anni (scolarizzazione rom, Aec, centri diurni). La D.G.C. pone sì il bisogno personalizzato e l’analisi del complesso di attività e prestazioni relative, ma senza i dovuti finanziamenti e le necessarie coperture economiche, né un processo di rete efficace e funzionante, tra strutture pubbliche e il c.d. “terzo settore” e privato sociale,  tale meccanismo produce effetti negativi. Pertanto, data la grave situazione in atto nella città di Roma, USI e USICONS chiedono ai soggetti istituzionali in indirizzo di SOSPENDERE L’APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DELLA D.G.C. 355/2012 E LA SUA SOSTITUZIONE con altro provvedimento, che garantisca qualità’ ed effettività dei servizi al pubblico, continuità lavorativa e occupazionale, prosecuzione processi di “stabilizzazione” forza lavoro utilizzata nel “terzo settore”, la garanzia di una corretta applicazione delle tabelle salari minimi e costo del lavoro reale.
 
Ci si rende disponibili a incontri di approfondimento su questi temi, congiuntamente con altre forze sociali e sindacali.
 
Distinti saluti

Per l’Unione Sindacale Italiana USI – Roberto Martelli  e mail per contatti usiait1@virgilio.it
Per Associazione utenti e consumatori USICONS il Presidente p.t. Prof. Giuseppe Martell

domenica 23 giugno 2013

GOVERNO LETTA: DIRE - FARE - SEMPLIFICARE .... sulla pelle di lavoratori e cittadini

RITORNANO LE SEMPLIFICAZIONI SULLA PELLE DEI LAVORATORI
Riceviamo al solito informato e solerte Marco la notizia che il Governo Letta intende varare entro fine giugno, sotto forma di Disegno di Legge un “Provvedimento in materia di semplificazioni”.
Il testo diramato ai ministeri è scaricabile all’indirizzo:

ed è riportato in allegato.

Come nel caso del “DDL semplificazioni” del Governo Monti, anche questo contiene un intero capo (il II) dedicato alla “Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro”, che riporto a seguire.
Anche in questo caso si vuole “semplificare” la normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza (soprattutto il D.Lgs.81/08), andando ovviamente a ridurre le garanzie per i lavoratori.

Non si capisce infatti per quale motivo si debba semplificare una legge dello stato sulla tutela di salute e sicurezza, quando già ora tale legge si dimostra, almeno in parte, insufficiente a garantire tale tutela.
Non credo proprio che in un paese che conta un numero elevatissimo di morti sul lavoro (quattro al giorno), di infortuni e di malattie professionali e che è tra i primi in Europa per fenomeno infortunistico, si debbano fare ulteriori sconti sugli obblighi per la tutela dei lavoratori.
Analizzo nel seguito, tra le modifiche proposte, quelle (la maggior parte) che hanno un impatto negativo.
L’articolo 6 del DDL propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria “applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”, tenendo però conto “mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”.
L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni...
In ogni caso la formazione e la sorveglianza sanitaria non possono che essere specifiche della attività lavorativa svolta e quindi dal relativo profilo di rischio e non possono essere “barattate” con altre relative ad altri fattori di rischio.
Ad esempio un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui il fattore di rischio è l’utilizzo di videoterminali, sarà stato formato e visitato in funzione di tale fattore di rischio. Ma se successivamente di trova a lavorare esposto ad altri fattori di rischio (movimentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.), non sarà “coperto” dalla formazione e sorveglianza sanitaria precedentemente svolta.
L’articolo 7 del DDL prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da sostituire con la nomina di “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.
Tale “semplificazione” deriva da quella già prevista dal DDL del governo Monti.
In attesa di sapere quali siano i “settori di attività basso rischio infortunistico” metto in evidenza che la gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un “supervisore” anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente) comporterà:
- una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché a una rigorosa valutazione dei rischi;
- uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore, che si troverà l’unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze;
- l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di effettuare un assiduo e costante controllo delle attività appaltate.

Sempre l’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due giorni, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.
Ancora l’articolo 7 del DDL introduce nuovamente la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per aziende che occupano fino a 50 lavoratori (ricordo che tale possibilità con l’attuale D.Lgs.81/08 è decaduta a partire dal 1 giugno 2013), nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale).
Anche in tal caso, in attesa di sapere quale siano i “settori di attività a basso rischio infortunistico”, ritengo comunque che la cancellazione di fatto dell’obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio, sostituito con una autocertificazione, per aziende sotto i 50 lavoratori (che in Italia, a causa del tessuto produttivo, sono la maggioranza), sia una gravissima riduzione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.
L’articolo 8 del DDL aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo.
Sempre l’articolo 8 del DDL prevede per i cantieri temporanei e mobili la “semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Ricordo che tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC).
E’ inaccettabile semplificare gli obblighi di tutela dei lavoratori in un campo, quello delle costruzioni edili, che conta un elevatissimo numero di infortuni e di morti sul lavoro.
L’articolo 9 del DDL prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
 lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza l’obbligo per il datore di lavoro di “nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di 
ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”. 
In questo modo si toglie all’autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente rilevanza 
penale.
Inoltre l’articolo 9 del DDL sostituisce l’ articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente ed eliminando completamente l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, così come l’obbligo per il Pretore di avviare un’inchiesta sull’infortunio, nella quale tra l’altro accertare “le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione”.
Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi.

Inoltre modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R.1124/65 viene meno anche la facoltà per l'infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al 
Pretore, che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni per i quali l'inchiesta non sia stata eseguita.
L’articolo 9 del DDL modifica ancora l’articolo 67 del D.Lgs.81/08 relativo alla notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da adibire a lavorazioni industriali, eliminando la facoltà per l’organo di vigilanza di “chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”, ed eliminando così ogni potere di controllo dell’organo stesso in merito all’adeguatezza delle nuove costruzioni. In tal modo la notifica fatta dal datore di lavoro diventa un mero adempimento formale, senza che l’organo di vigilanza possa opporsi in nessun modo a locali di lavoro non conformi alla normativa vigente.
Infine l’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
- superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
- inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);
- incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare;
anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
In questo modo, con la scusa di semplificare le notifiche, si riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla notifica, sia consentendo una non meglio precisata “via telematica” che non ha certo le garanzie di ufficialità di una raccomandata o di un fax, sia permettendo la notifica stessa non direttamente a nome del datore di lavoro, ma attraverso organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Infine l’articolo 15 del DDL permette che la consultazione dei RLS, prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche anche in via telematica”.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del D.Lgs.81/08 i RLS devono essere consultati:
- in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- in merito all'organizzazione della formazione.
Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei RLS, che dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una mera formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione.
In conclusione si conferma (anche se non ce n’era bisogno) che cambiano i governi, ma la sostanza rimane la stessa.
Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi, si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti all’osso.
Marco Spezia
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A seguire il testo integrale del Capo II del “DDL Semplificazioni” del Governo Letta.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art.6
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro Bella salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”.
Art.7
(Semplificazione della documentazione)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso a allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, I’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non a superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”;
b) all’articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanta previsto al comma 6-ter”;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione del rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29.
Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis”.
2. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art.8
(Semplificazione di adempimenti e sicurezza nei cantieri)
1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento” sono inserite le seguenti: “nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” .
2. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente articolo:
“Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili), - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e inserito il seguente:
“2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
4. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art.9
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:
1) il primo comma a sostituito dal seguente:
“Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro -settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:”;
3) dopo il quarto comma a aggiunto il seguente:
“Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 67. - (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio).
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1”.

4. All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

5. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

6. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

7. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Art. 10
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
1. Il comma 11 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche a effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con Legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con Legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.”.
2. Il comma 12 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.
Art. 11
(Formazione)

1. All’articolo 37 del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14 e inserito il seguente:
“14bis - In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, e lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente erogata ai sensi del comma 2 del presente articolo.”.

Art. 12
(Aggiornamento dei Responsabili e degli addetti del servizio protezione e sicurezza)
1. All’ articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5bis In tutti i casi di aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti dell’aggiornamento corrispondente erogata ai sensi del comma 6 del presente articolo.”.
Art.13
(Requisiti dei luoghi di lavoro)
1. Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: “Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.
Art, 14
(Sorveglianza sanitaria)

1. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali”.
Art.15
(Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. All’articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, dopo le parole: “consultare”, sono aggiunte le seguenti: “anche in via telematica”.

MOBILITAZIONE A ZETEMA


Comunicato sindacale per affissione e divulgazione ai sensi della L. 300/70 ex art. 25

A TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE MUSEALE

 

Da RSU/USI Soc. Zètema P.C.: Serenetta Monti ( e mail serenettam@gmail.com cell 377/5078494)

Segreteria USI:  e mail  usiait1@virgilio.it fax 06/77201444

Blog www.unionesindacaleitaliana.blogspot.com,  sito nazionale ufficiale www.usiait.it

 

Care/i colleghe/i, come avrete recentemente letto sui giornali, quanto denunciato in questi mesi anche dall’USI relativamente la “Spending review” sta emergendo, tanto che persino il Governo Letta ha dovuto mettere le mani sui tempi previsti dal Decreto. Sembrerebbe quasi, che alcune pratiche tese ai risparmi del 20% siano già state avviate. Dico questo perché recentemente sono pervenute all’Usi numerose lamentele da parte di colleghi del settore custodia che hanno segnalato alla RSU USI Zetema Serenetta Monti (che ha verificato di persona assistendo ad una telefonata tra un coordinatore ed una responsabile dell’ufficio del Personale) come gli straordinari legati agli eventi debbano essere “segnati” e conteggiati diversamente per quanto concerne le ore effettive dell’evento rispetto quelle legate all’allestimento ed al disallestimento dell’evento stesso. Poiché né sul CCNL Federculture, né nell’accordo integrativo si specifica tale differenziazione, l’USI tramite la RSU Monti, ha scritto al dr. Ruberti Amm.re Delegato di Zètema, per chiedere spiegazioni che non si ritengono esaustive, né soddisfacenti, al momento della sua risposta. Anche perché il dr. Ruberti mi ha evidenziato uno “spirito” con cui si sarebbe lavorato in tal senso all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Integrativo.

Non ci si ricorda come USI, tale “spirito”. E’ vero che USI e sua RSU non ha firmato quell’Accordo, perché non favorevole e anzi penalizzante per i dipendenti Zètema, ma se ci fosse stato il “sospetto” che il dr. Ruberti avesse intenzione, con l’appoggio delle altre sigle sindacali, di differenziare il lavoro straordinario, durante gli eventi in termini di retribuzione, di certo né Serenetta Monti né l’USI avrebbero fatto passare la cosa sotto silenzio! Si aggiunge e si ricorda che l’accordo è stato firmato nel 2010 …come mai solo ora si avvia una prassi di questo genere? Per di più usando una modulistica predisposta esclusivamente per un solo totale di ore di straordinario lavorate? Senza alcun “campo” in cui fare tale differenziazione? Vi allego il testo della mail inviata a seguito delle spiegazioni fornite dal dr. Ruberti a RSU USI, a cui, oggi 20/6/2013, il dr. Ruberti ha così risposto: “sarà opportuno fare le dovute precisazioni in occasione della rivisitazione del contratto integrativo.”. Prossima convocazione si terrà  il 26/6 p.v. Potrete star sicuri che l’USI non ha nessuna intenzione di far gestire con trattamento economico differenziato le ore straordinarie lavorate per agli allestimenti/disallestimenti e gli eventi stessi. Si comunica l’intenzione della RSU Monti di verificare, struttura per struttura, la gestione degli straordinari, perché tante e tanti tra i custodi, segnalano ancora oggi, una gestione poco trasparente e poco rispettosa persino della vita privata dei lavoratori  e delle lavoratrici a cui vengono confermati all’ultimo minuto gli straordinari…solo per fare un esempio, considerato che con tale prassi dovete farvi chiamare sui vostri telefoni cellulari senza neanche vedere retribuita in busta paga una reperibilità come previsto dal CCNL Federculture. Buon lavoro a tutte/i..

Mail inviata al dr. Ruberti il 17/6/2013 Gentile dr. Ruberti, nel ringraziarLa per la cortese e sollecita risposta, terrei a puntualizzare alcuni passaggi che continuano a non essere chiari. Innanzitutto, pur essendo consapevole di quanto sia esplicitato nell'accordo integrativo, avendone partecipato alla stesura, nel 2010, come ricorderà, non lo sottoscrissi proprio perchè non lo ritenevo del tutto migliorativo delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.Detto questo, sono sicura che nel momento in cui Lei esplicita il concetto "...al personale di accoglienza può accadere che una parte della serata riguardi la loro presenza per allestimento/disallestimento dell'evento in cui l'impegno professionale è minore certamente che in un museo aperto al pubblico..." Lei lo possa fare perchè in possesso di dati certi che riguardino, per esempio, lo stress da lavoro correlato. Altrimenti mi potrebbe risultare difficile accettare una valutazione individuale che andrebbe in contrasto con quella che potrebbe essere la mia, personale, valutazione e cioè che proprio al termine di una serata con pubblico che preveda un disallestimento anche notturno...sia proprio quello il momento di massima stanchezza che dovrebbe vedere la corretta (e non ridotta) retribuzione dello straordinario al personale di accoglienza. Se così fosse, prego Lei e il geom. Ambriola, in qualità di RSPP, che ci legge per conoscenza, di comunicare alle OO.SS. tutte se siano state fatte delle valutazioni in merito e di cui, magari, le stesse OO.SS. non sarebbero, eventualmente, a conoscenza.Per quanto attiene allo "spirito dello straordinario evento è stato concepito durante la contrattazione come sopra descritto" e cioè che, a Suo parere vi sarebbero delle differenziazioni retributive, mi sento di dissentire da questa visione, poichè, negli ultimi tre anni di eventi ne sono stati fatti assai e tutti hanno visto l'utilizzo di una sola modulistica in cui le ore di straordinario evento sono state accorpate in un'unica voce, pertanto senza alcuna distinzione tra evento e allestimento/disallesimento. A meno che, all'ufficio del Personale non si sia operato motu proprio ed i lavoratori e le lavoratrici coinvolti non ne siano mai stati al corrente. Ritengo, quindi, di doverLe chiedere da quando tale prassi sia stata attivata e se vi sia stata da parte dell'Azienda una qualche comunicazione in tal senso, per esempio, ai coordinatori. Mi duole doverLe comunicare che se la posizione da parte Aziendale sia un'interpretazione del tutto nuova e molto unilaterale della voce "straordinario evento", sarà mia cura suggerire ai lavoratori di valutare la possibilità di dare la disponibiltà a lavorare solo per gli eventi e non per le fasi di allestimento/disallestimento, perchè trovo incongruo e lesivo della loro dignità, a fronte di allestimenti, a volte più impegnativi degli eventi stessi, fare una distinzione delle ore lavorate. Sarà, comunque, cura dell'O.S. cui appartengo, ufficializzarLe la proposta in fase di contrattazione integrativa di esplicitazione dell'equiparazione della retribuzione delle diverse fasi dell'evento: dall'allestimento al disallestimento...così come, ritengo abbiano interpretato anche altre OO.SS., nel 2010, quando hanno sottoscritto l'Accordo integrativo che per gli eventi recita quanto segue: "Al personale coinvolto nelle aperture straordinarie serali ...che prolunghi il suo orariodi lavoro, l'Azienda riconoscerà. se il prolungamento va da un'ora a 3 ore, una prestazione forfettaria di 3 ore. Nel caso di prolungamento inferiore ad un'ora verrà riconosciuta la durata dell'effettiva prestazione svolta. Sempre in occasione degli eventi. gli importi economici legati alle percentuali del lavoro supplementare e straordinario sono rispettivamente 45% e 55% a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo". Cordiali saluti. Serenetta Monti (RSU/USI)

 

giovedì 13 giugno 2013

STATO DI AGITAZIONE NEI NIDI AZIENDALI DELLA BANCA D'ITALIA


A SOSTEGNO DELLA VERTENZA CONTRO IL LICENZIAMENTO DELLE 43 LAVORATRICI DEI NIDI AZIENDALI DELLA BANCA D'ITALIA IN ATTESA DEL CAMBIO DI APPALTO CHE DA SETTEMBRE LE DOVREBBE PORTARE A LAVORARE CON LA COOP. SOC. ORSA VINCITRICE DEL NUOVO BANDO ... L'USI, LA FLC CGIL E LO SNALS presenti con proprie RSA nell'attuale appalto alla MONTESSORI ... PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE, CON UNA PRIMA ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO PER IL 13 GIUGNO ED OTTENGONO UN INCONTRO SINDACALE PER IL 14 GIUGNO CON LA MONTESSORI.
E' STATO RICHIESTO A NOME DI TUTTE LE SIGLE SINDACALI (USI - CGIL - SNALS) UN INCONTRO ANCHE CON LA COOP. SOCIALE ORSA.

giovedì 6 giugno 2013

LA DIFFERENZA TRA "PROPAGANDA" E "INFORMAZIONE"…


Comunicato sindacale USI e RSU USI Zètema P.C. srl per affissione, pubblicazione e divulgazione ai sensi della L. 300/70 art. 25 PER IL PERSONALE DI ZETEMA P.C. Srl sedi di lavoro pagine 2

USI Unione Sindacale Italiana e mail usiait1@virgilio.it  sito nazionale ufficiale www.usiait.it

Blog www.unionesindacaleitaliana.blogspot.com

Rsu USI Zètema Serenetta Monti e mail serenettam@gmail.com,

 

LA DIFFERENZA TRA "PROPAGANDA" E "INFORMAZIONE"…

FACCAMO UN POCHINO DI CHIAREZZA

 

Si cita da Wikipedia: "La propaganda è l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a specifiche attitudini e azioni ovvero il conscio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo. In antitesi alla propaganda dovrebbe essere la pura e semplice esposizione dei fatti, della realtà nella loro completezza."

"L'informazione è ciò che, per un osservatore o un recettore posto in una situazione in cui si hanno almeno due occorrenze possibili, supera un'incertezza e risolve un'alternativa, cioè sostituisce il noto all'ignoto, il certo all'incerto. In altre parole, essa riguarda il contesto in cui i dati sono raccolti, la loro codifica in forma intelligibile ed in definitiva il significato attribuito a tali dati". Premsso questo, adesso facciamo un po' di chiarezza.

Il 31/5/2013 anche l'USI ha sottoscritto l'accordo sul premio di produzione. Non senza sottolineare come la trattativa sia stata condotta da parte aziendale in forma ricattatoria sin dalla prima seduta. Il dr. Ruberti, infatti, già nel primo incontro riguardante il Premio Produzione, aveva imposto una frase precisa prima di comunicare alle OO.SS. la cifra che era sua intenzione erogare quest'anno.

Poichè la frase in questione era un'esigenza del tutto aziendale ("in considerazione della partita straordinaria del rimborso IRAP che ha determinato un risultato positivo straordinario del bilancio 2012, si riconosce un aumento del premio rispetto l'anno 2012"), dopo l'indignazione mostrata dall'0.S. CGIL, la sottoscritta aveva rincarato la dose proponendo al dr. Ruberti di eliminare tale frase dal contesto dell'accordo e di riproporla sotto forma di comunicazione aziendale. La trattativa si era interrotta con le proposte fatte dalle singole sigle rimaste in sospeso. Come potrete ricordare gli UNICI a chiedere il raddoppio del premio, tout-court, (minimo 1000 euro), come già fatto anche l'anno scorso, siamo stati noi dell'USI e il CIL. Altre sigle facevano partire la base dell'aumento da 800/850 euro. In tutto ciò, l'Azienda si era alzata dal tavolo SENZA COMUNICARE LA PROPRIA OFFERTA ALLE OO.SS.

Al 31/5 nulla era cambiato: l'Azienda ha insistito nel voler inserire la propria frase, altrimenti non avrebbe comunicato la propria cifra. La cosa strana è che, a questo punto, l'indignazione delle sigle confederali è svanita: si è tentata solo una piccola limatura dei termini di tale frase e l'Azienda ha così potuto comunicare la propria offerta, previa richiesta alle sigle presenti se con tale frase si sarebbe firmato l'accordo.  La sottoscritta, evidenziando che sarebbe stato più corretto sapere prima anche la cifra, ha preavvisato che avrebbe, comunque, stigmatizzato il comportamento aziendale con una nota a verbale (eravamo all'inizio della trattativa). Alla proposta di 700 euro da parte aziendale, c'è stato un tiepido tentativo di rilancio da parte di tutte le sigle (vi ricordo che USI e CIL partivano da 1000...), che ha prodotto un ennesimo rialzo da parte aziendale fino ai 750 che oggi vedete nell'accordo. A questo punto, il tavolo si è fermato, tranquillizzato da questi 750 euro. Più USI e CIL, supportati in questa fase della trattativa anche dall'UGL, facevano notare come l'Azienda avesse voluto sottolineare l'evento straordinario del rimborso IRAP...che avrebbe potuto produrre più vantaggi anche per i lavoratori, SOLO PER QUEST'ANNO, più il resto delle sigle sindacali si ritenevano soddisfatte del risultato raggiunto. Allora, l'USI ha chiesto un ulteriore, piccolo sforzo da parte dell'Azienda, per aggiungere altri 20 euro alla cifra base, riscuotendo appoggio tenace solo da CIL e UGL. Mi preme evidenziare, contrariamente a quanto detto in altri comunicati, che il dr. Ruberti non ha mai messo "in pericolo" la trattativa, per il tentativo di rilancio, ma abbia fatto proprio orecchie da mercante, attendendo il responso delle OO.SS, tutte, sulla MIA proposta. Quegli "appena" 20 euro, forse non tutti sono consapevoli corrispondano a circa 20 litri di latte che in una famiglia con bambini fanno la differenza e sono il 57% del costo di un abbonamento mensile...di cui molti di noi lavoratori e lavoratrici usufruiscono per recarsi al lavoro. Peccato considerare "appena" 20 euro un dato tutto sommato sacrificabile alla propaganda...e non alla corretta informazione, perchè, forse, non tutti i lavoratori e le lavoratrici sono altresì consapevoli...che il premio di produzione che verrà loro erogato nella busta paga di giugno, si riferisce al 2012...ed al livello professionale che in tale anno si è ricoperto...A voi le debite conclusioni. Avrete capito in questi anni, che quando firmo un accordo per l’USI, devo essere convinta del pieno interesse dello stesso per i lavoratori e le lavoratrici. In questo caso, ho ritenuto dare la priorità all'erogazione a giugno, piuttosto che non firmare per niente...Ma NESSUNO mi toglierà mai il diritto di integrare con note a verbale la posizione della mia O.S. sull'andamento del tavolo e relativa conduzione da parte aziendale. Ognuno è libero di raccontare gli eventi del tavolo RSU, meglio lo facesse come VERA INFORMAZIONE e non come MERA PROPAGANDA. Altrimenti, sarò costretta a chiedere o lo streaming dei tavoli RSU (visto che è tanto di moda) o dei resoconti stenografici...non verbali semplici, affinchè le ricostruzioni non vengano divulgate in forme del tutto faziose.

Ultima riflessione, decidete voi se è propaganda o ...informazione, forse per qualche sindacato "CONCERTATIVO", farebbe bene anche capire come si fa una trattiva sindacale nel terzo millennio, a ottobre l'USI promuove un corso di formazione autogestito, dopo il successo di quello di primo livello fatto a maggio, dove si spiegano anche queste cose che fanno parte del bagaglio di chi fa attività sindacale in modo coerente, peccato che le scuole quadri sindacali per qualche organizzazione siano chiuse fin dal 1992... Ariccia era un bel posto...

Buon lavoro a tutti e a tutte.

Roma, 5 giugno 2013

martedì 4 giugno 2013

DIRITTO AL LAVORO, DIRITTO AL WELFARE: UNIAMO LE LOTTE A PARTIRE DAGLI OPERATORI SOCIALI


DIRITTO AL LAVORO, DIRITTO AL WELFARE: UNIAMO LE LOTTE

Le lotte di lavoratori e lavoratrici di coop. sociali, enti del terzo settore in diverse città italiane dimostrano che la precarietà è ormai elemento caratterizzante del welfare (minori servizi erogati tra tagli e riduzione dell'intervento sociale) e la condizione in cui opera e vive la forza lavoro del terzo settore (contratti precari, partite iva fasulle, contratti a tempo determinato, riduzione orarie e salariali). In ogni caso, in Italia, il welfare correttamente inteso non si è mai sviluppato pienamente.

Il welfare é precario perché il lavoro di coloro che erogano i servizi è precario; sono precari gli stessi servizi offerti (destinati a continui tagli), precaria é la formazione al lavoro nel sociale (al lavoratore subentra la figura del volontario nonostante le statistiche dimostrino la drastica riduzione dei volontari per la crisi economica), precaria è la condizione di vita e di lavoro degli utenti dei servizi. Nel panorama generale della privatizzazione, della sussidiarietà e della esternalizzazione dei servizi sociali, il risparmio di fondi pubblici e la garanzia dei profitti si combinano magicamente grazie alla precarizzazione di coloro che nel welfare lavorano. Professioniste di questa combinazione sono le cooperative sociali: dietro la facciata di una gestione orizzontale dei diritti e dei doveri, lavorare in una cooperativa significa spesso solo la possibilità di non essere pagati per mesi se la cooperativa stessa versa in cattive condizioni economiche o se il committente pubblico è in ritardo di mesi nei pagamenti. A ciò' si aggiungano gli appalti al ribasso, una condizione di ricattabilità delle lavoratrici nelle cooperative (la riduzione delle ore è spesso anticamera del licenziamento) con il costante ricatto imposto ai soci (chi decade da socio perde anche il lavoro).

Molti dei servizi erogati dal welfare sono resi possibili solo dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore che subiscono una condizione di sfruttamento selvaggio da parte delle committenze pubbliche e delle cooperative stesse che devono far quadrare i conti.

Le esperienze concrete degli operatori e delle operatrici sociali siano allora la base di partenza per costruire connessioni dentro e fuori il mondo del welfare; del resto mentre i rapporti di lavoro sono resi sempre più instabili e precari, vengono richiesti requisiti sempre maggiori, spesso e volentieri conseguiti a spese di lavoratori e lavoratrici. Vogliamo discutere delle condizioni di lavoro nel terzo settore e di come il welfare sia sempre più tenuto in piedi da donne, migranti, studenti \lavoratori... Allo stesso tempo, i servizi erogati non coinvolgono i soggetti che beneficiano degli stessi, o che teoricamente dovrebbero usufruirne, visto che la platea dei beneficiari è in costante riduzione tra tagli, spending review e monetizzazione dei servizi. I nostri obiettivi?

• Intervenire nel merito degli appalti e delle convenzioni salvaguardando il monte

orario, le condizioni di lavoro, i contratti a tempo indeterminato;

• parlare di come uscire dall'ambito locale per connettere esperienze di lotta fuori dal proprio ambito cooperativo;

• discutere di cosa significa scioperare nel welfare precario;

• trovare nuovi metodi per colpire i responsabili di questo scempio sociale in un momento in cui la crisi dell'azione sindacale e la sua insufficienza sono sempre più evidenti, come evidenti sono i limiti delle vertenze (poche e difficili da condurre per la ricattabilità della forza lavoro sempre più frammentata, per una legislazione in materia di lavoro che colpisce diritti collettivi e individuali)

• parlare della condizione precaria dei lavoratori e delle lavoratrici del welfare, confrontarci sulle modalità di lotta attualmente possibili, costruire una rete che vada oltre l'isolamento delle singole esperienze di lotta.

Un confronto che dovrà portare a mobilitazioni, nazionali e non, per unire contenuti e pratiche incisive per il maggior coinvolgimento possibile di lavoratori e lavoratrici, anche sulle questioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela di chi lavora nei vari servizi e progetti.

Il Coordinamento delle cooperative sociali aderente al Cobas lavoro privato e all'USI fa propria la centralità dei Servizi Sociali intesi come un Bene Comune da difendere e da preservare dai tagli della spending review e da una organizzazione del welfare e del lavoro improntati alla precarietà.

Il coordinamento delle cooperative sociali Cobas e USI vuole interagire con tutte le realtà di lotta e contribuire alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del terzo settore

Confederazione COBAS Lavoro Privato cobascooperativeroma@gmail.com

Unione Sindacale Italiana – USI nazionale usiait@virgilio.it

lunedì 3 giugno 2013

ANCHE PER I LAVORATORI DI OBIETTIVO UOMO E' STATA RICHIESTA LA CASSA INTEGRAZIONE PER I TAGLI AL SOCIALE OPERATI DA ROMA CAPITALE


UNIONE SINDACALE ITALIANA – fondata nel 1912  fedele ai principi dell’A.I.T.

  Confederazione sindacale nazionale e di federazioni territoriali intercategoriali

 Segr. prov. intercategoriale Federazione di Roma

       LARGO VERATTI 25 00146 Roma   Tel. 06/70451981 - Fax 06/77201444 usiait1@virgilio.it

                     Sito nazionale ufficiale www.usiait.it, blog www.unionesindacaleitaliana.blogspot.com


 
COMUNICATO SINDACALE USI  del 3/6/2013

 
Roma, LA COOPERATIVA SOCIALE “OBIETTIVO UOMO” CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER 169 DIPENDENTI (su 185 IN TOTALE), nei servizi SAISH (disabilità e assistenza domiciliare), SAISA (anziani e assistenza domiciliare), SISMIF (minori), AEC (assistenti educativi culturali – assistenza specialistica a studentesse-studenti disabili nelle scuole dell’obbligo), utilizzati nei Municipi V (ex VI), VII (ex IX), IX (ex XI) e X (ex XII) del Comune di ROMA CAPITALE.

L’Usi Unione Sindacale Italiana, presente nella Cooperativa Sociale, ha attivato le procedure di esame congiunto alla Regione Lazio e alla DTL oltre che alla Cooperativa stessa, a seguito della comunicazione del 31 maggio 2013 prot. 988/13, della Cooperativa Sociale, inoltrata anche a CGIL F.P. e CISL FPS.

Obiettivo dell’Usi,  ridurre al minimo il peggioramento delle condizioni occupazionali, salariali e di lavoro, su servizi importanti per la cittadinanza, con un taglio preannunciato di circa 8000 ore di assistenza, dichiarato dalla Cooperativa Sociale Obiettivo Uomo per effetto dell’applicazione al Comune di Roma Capitale della Delibera di Giunta Comunale 355/2012, quella che ha ridefinito e ristrutturato l’assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori e che ha prodotto diverse contestazioni, rilievi critici e un ricorso pendente al TAR del Lazio.       

La necessità di tutelare e difendere le condizioni di lavoro del personale della cooperativa sociale, nonché quella di mantenere livelli qualitativi e quantitativi dei servizi e attività a favore di fasce disagiate della cittadinanza romana, sono fattori importanti dell’azione e intervento sindacale dell’Usi, che ha chiesto anche la verifica in sede di esame congiunto, della possibilità di usare se necessario lo strumento dei contratti di solidarietà, anche per tutelare i soci lavoratori e i precari (a tempo determinato) nelle successive fasi di questa situazione di crisi, proprio per evitare che con l’aggravarsi dei tagli, dalla CIG in deroga, se autorizzata e finanziata, si passi alla mobilità collettiva e ai licenziamenti, creando una pericolosa “guerra tra poveri” in un settore, quello dei servizi socio assistenziali educativi, già sotto attacco da anni e che ha già visto molti enti del “terzo settore” e delle cooperative, avviare stati di crisi, piani di ristrutturazione interna, uso degli ammortizzatori sociali o la mancata conferma dei precari nei periodi estivi.
Per quanto riguarda l’Usi, si cercherà di garantire  la massima unità e solidarietà  tra lavoratrici e lavoratori, a prescindere dalla loro “collocazione” o meno sul piano sindacale, per evitare che situazioni simili diventino la regola anche nella città di Roma Capitale, dove ci si attende dalla prossima Amministrazione Capitolina un deciso “cambio di passo” e di intervento.

Segreteria intercategoriale dell’Unione Sindacale Italiana USI, fondata nel 1912, 101 anni dalla parte giusta.